Art. 4.
(Accertamento dell'handicap).

      1. Ai fini della constatazione della disabilità intellettiva e relazionale, che può avvenire al momento della nascita o successivamente, in seguito a malattie o ad eventi traumatici, chi esercita la potestà genitoriale o un responsabile del servizio sociale inoltra domanda, secondo lo schema di cui all'allegato A annesso alla presente legge, alla commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, allo scopo integrata da un operatore sociale, da un esperto nella patologia oggetto dell'accertamento e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti disabili intellettivi

 

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e relazionali (ANFFAS), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e dall'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
      2. La commissione medica di cui al comma 1 constata lo stato di disabilità intellettiva e relazionale sulla sola base della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica specialistica e senza ulteriore visita medica.
      3. La constatazione effettuata ai sensi del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e deve essere effettuata con urgenza e con priorità, anche per consentire tempestivi interventi terapeutici, riabilitativi, di sostegno alle famiglie e l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 5.